Maltempo, tutto quello che c’è da sapere sulla polizza anti-catastrofi
Servirà a coprire eventuali danni a terreni e fabbricati, impianti e macchinari
L’Italia, ha recentemente introdotto, per la prima volta, una forma di obbligatorietà assicurativa contro alcuni eventi calamitosi (sismi, alluvioni, frane, inondazioni, esondazioni) . Il tutto è regolamentato – a livello generale – dall’articolo 1, commi 101 -112 della legge di bilancio di previsione dello Stato 30 dicembre 2023 n. 213 che dispone che, a partire dal 1 gennaio 2025, le imprese italiane (con l’esclusione delle imprese agricole) stipulino contratti di assicurazione a copertura dei danni subiti alle immobilizzazione materiali costituite da terreni, fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali provocati da calamità naturali ed eventi causati da eventi calamitosi. Sono esclusi dalla garanzia gli attivi circolanti (magazzino e simili) e gli immobili abusivi.
Oltre agli eventi sopra elencati per cui sussiste specifico obbligo, la polizza può coprire anche altri eventi catastrofali come trombe d’aria, grandine e incendi boschivi, che possono compromettere la continuità operativa delle aziende. L’inadempimento dell’obbligo comporterà l’esclusione dall’assegnazione di contributi, sovvenzioni, agevolazioni di carattere finanziario, a valere sulle risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e/o catastrofali. Considerata la natura, particolarmente gravosa, dell’impegno assicurativo il rischio potrà essere assunto direttamente da ciascuna impresa o in coassicurazione o istituendo consorzi con altre imprese di assicurazione; questi ultimi dovranno tuttavia essere registrati e approvati dall’IVASS (Istituto di vigilanza sulle assicurazioni) che ne valuterà la stabilità. Come per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, le imprese di assicurazione non potranno sottrarsi dall’obbligo a contrarre, a pena di applicazione di una sanzione amministrativa ricompresa tra 100mila e 500mila euro.
L’adempimento delle obbligazioni assunte dalle compagnie di assicurazione sarà garantito da SACE, che agirà in qualità di riassicuratore, indennizzando le compagnie di assicurazione e di riassicurazione del mercato privato, fino al 50% degli indennizzi, per un importo comunque non superiore a 5 miliardi di euro per l’anno 2024 e fino a 5 miliardi annui per ciascuno degli anni 2025 e 2026. A garantire la solvibilità complessiva del sistema, si prevede che le obbligazioni assunte da SACE siano garantite dallo Stato. Ad un successivo decreto dei ministeri competenti (Mef e Mimit) è demandato il compito di stabilire modalità attuative. Queste modalità ancora non ci sono ed è per questo che la stragrande maggioranza delle aziende non si è assicurata.l