Caso En.Cor La Cassazione boccia il ricorso presentato dall’ex sindaco Iotti e Pellegrini
Gli ex amministratori sono stati condannati a pagare più di 6.800.000 euro, l’ex primo cittadino: «Allora le lettere di patronage non erano equivalenti alla fideiussione»
Correggio La Cassazione ha bocciato il ricorso presentato contro la Corte dei Conti dall’ex sindaco Marzio Iotti e dall’ex direttore generale del Comune, Luciano Pellegrini in merito al caso En.Cor.
Si tratta di una nuova puntata della guerra legale che va avanti ormai da anni intorno alla società partecipata che avrebbe dovuto essere un fiore all’occhiello nella produzione di energie rinnovabili e nel campo dell’innovazione tecnologica, ma che, anno dopo anno, è finita inghiottita dai debiti. En. Cor, sigla che sta per “energie Correggio”, era stata fondata nel 2007 a “partecipazione totalmente pubblica”.
Negli anni scorsi, la Corte, in grado di Appello, aveva confermato le condanne già emesse con la sentenza di primo grado e, precisamente, aveva condannato Marzio Iotti e Luciano Pellegrini a versare in via principale e in solido tra loro, a titolo di risarcimento dei danni a favore del Comune di Correggio, la somma di 6.864.008,85 euro in merito al caso En.Cor.
Iotti e Pellegrini hanno presentato ricorso contro la Corte dei Conti dell’Emilia Romagna relativamente alla condanna per danno erariale. Il caso nasceva da esborsi sostenuti dal Comune di Correhggio per adempiere a obblighi assunti dal Comune stesso nei confronti di banche creditrici per mutui accesi dalla società, costituita, appunto, dal Comune quale socio unico. Il danno erariale era quantificato in misura pari alla somma determinata dalle transazioni, successive a ricorsi giudiziali, come specifica la sentenza, stipulate dal Comune con le banche.
Pellegrini ha preentato ricorso per la “carenza di giurisdizione della Corte dei Conti” sulle responsabilità dell’ex direttore generale quale amministratore unico di En.Cor. Il motivo era centrato sulla valutazione di responsabilità di Pellegrini quale amministratore di En.Cor e “non quale direttore generale del Comune”. Pellegrini denuncia la carenza di giurisdizione rispetto a tale ritenuta responsabilità. Pellegrini ha anche denunciato “eccesso di potere giurisdizionale per violazione dei limiti esterni della giurisdizione”. Iotti, con un ricorso separato, ha invece impugnato la sentenza contestando un difetto di giurisdizione e un eccesso di potere giurisdizionale “per difetto assoluto di giurisdizione, avendo la Corte dei Conti affermato la propria giurisdizione nella sfera riservata alla discrezionalità amministrativa del Consiglio comunale e della giunta”.
Il ricorso di Iotti è stato considerato “inammissibile”. «Non mi aspettavo decisioni diverse – commenta l’ex sindaco –. La Cassazione non interviene nel merito delle sentenze della Corte dei Conti come fa, invece, in altri casi».
Il ricorso di Pellegrini che si soffermava, come visto, sull’aspetto della competenza della Corte dei Conti è stato invece “respinto”.
In particolare la Cassazione evidenzia come «la sentenza impugnata» chiarisca «che, a fronte dei principi richiamati, il giudice contabile ha valutato la responsabilità degli amministratori per aver dolosamente rilasciato le lettere di patronage in questione, foriere del danno successivo».
Per quanto riguarda Iotti è già da tempo sottoposto a l pignoramento dei beni, questo riguarda anche ex componenti della giunta e l’ex direttore generale Pellegrini.
«A quel tempo le lettere di patronage non erano considerate equivalenti alla fideiussione: sono state considerate tali un anno dopo – prosegue Iotti, attualmente pensionato –. Siamo colpevoli di non aver previsto il futuro». l